(massima n. 1)
In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e con riguardo al contratto di leasing cosiddetto traslativo, nel caso di fallimento del concedente trova applicazione l'art. 72, quarto comma, della legge fallimentare, che prevede, per l'ipotesi in cui nel caso di fallimento del venditore la cosa venduta non sia passata in proprietā del compratore, la facoltā del curatore di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento, e non giā l'art. 73, secondo comma, della legge medesima, secondo il quale, nel caso di vendita a rate con riserva della proprietā, il fallimento del venditore non č causa di scioglimento del contratto. Il citato art. 72, quarto comma, legge fall., deve, infatti, ritenersi norma di carattere generale, applicabile a tutti i contratti di scambio in cui il trasferimento della proprietā si verifica in un momento successivo a quello della formazione del consenso, e rispetto alla quale l'art. 73, secondo comma, si pone quale regola eccezionale (dettata dal legislatore a maggior tutela dell'acquirente), come tale di stretta interpretazione. Del resto, pur essendo riscontrabili alcune analogie tra il contratto di vendita con riserva di proprietā ed il contratto di leasing traslativo, va rilevato che, mentre nel primo (avente effetti reali) il trasferimento della proprietā, giā consensualmente deciso, si verifica del tutto automaticamente con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, nel leasing traslativo (avente effetti obbligatori) il perfezionamento dell'effetto traslativo č rimesso ad un evento futuro ed incerto, conseguente ad una manifestazione unilaterale di volontā del conduttore, con la conseguenza, in tema di fallimento, che, mentre nel primo caso č certo che il bene, alla scadenza del periodo di rateazione, non farā pių parte della massa attiva fallimentare, nella ipotesi di leasing traslativo non č dato sapere se il bene resterā o meno acquisito alla massa, dipendendo tale evento dall'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore.