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Articolo 156 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 156 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge.

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Consulenze legali
relative all'articolo 156 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. S. chiede
domenica 08/05/2022 - Lazio
“Ho realizzato un sito web ed ho registrato il relativo codice sorgente alla SIAE in qualità di autore. Detto codice sorgente è tuttora nella disponibilità della mia ex-convivente che non vuole restituirmelo nonostante abbia paventato azioni legali nei suoi confronti. Il mio legale mi ha detto che non è possibile effettuare una azione di reintegra in quanto questa è applicabile unicamente ai beni materiali mentre il codice sorgente è per definizione immateriale. Quali strumenti è possibile utilizzare in sede civile per rientrare in possesso del mio codice?”
Consulenza legale i 21/05/2022
Purtroppo dobbiamo confermarle quanto segnalatole dal legale da lei precedentemente consultato in relazione all’impossibilità di esperire l’azione di reintegrazione al fine di rientrare in possesso del codice sorgente, nonostante lo stesso sia stato debitamente registrato presso il competente registro SIAE.
Invero, l’azione di reintegrazione ex art. 1168 del Codice Civile, è volta a tutelare il possessore di un bene materiale che è stato illegittimamente spogliato dello stesso.
Il codice sorgente di un software è un bene, inequivocabilmente, immateriale e, pertanto, la proprietà intellettuale relativa allo stesso non può essere propriamente tutelata attraverso il ricorso all’azione in discorso.
Tuttavia, potrebbe essere avanzata una ipotesi alternativa. Ossia, quella di esperire l’azione di reintegrazione nei confronti della sua ex-convivente lamentando l’illegittimo spoglio del supporto hardware (oggetto fisico) su cui è salvato o trascritto il codice sorgente. Si specifica che tale azione non sarebbe comunque volta a tutelare il suo diritto d’autore bensì a perseguire la reintegrazione nel possesso del supporto materiale.
E’ necessario, comunque, considerate che questa via non può dirsi particolarmente agevole, dal momento che sarebbe suo onere provare che la sua ex compagnia le abbia sottratto il possesso del supporto in maniera violenta ovvero occulta.
Per altro verso, il diritto d’autore da lei vantato sul software, potrebbe essere tutelato con l’esperimento dell’azione inibitoria ai sensi dell’articolo 156 della legge n. 633 del 1941, il quale afferma che: “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
Con l’esperimento di questa azione si potrebbe ottenere un provvedimento del giudice che, innanzitutto, diffidi chi detiene attualmente il supporto ove è registrato il codice a usarlo e, ipoteticamente, che ordini la restituzione del supporto medesimo.
Il contenuto del pronunciamento che decide sull’azione ex articolo 156 della l.d.a. ha, infatti, un contenuto discrezionalmente determinabile dal giudice.
In caso di mancato rispetto da parte del convenuto di un provvedimento di tal fatta, questi sarebbe condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria consistente in una somma fissa per ogni episodio di violazione o inosservanza del provvedimento (cd. astraintes).
In ogni caso, prima di ponderare la scelta di una delle due azioni sopra descritte, potrebbe essere utile esperire un tentativo di recuperare il proprio codice sorgente entrando in contatto con la SIAE, dal momento che, ai fini della registrazione presso il registro competente è stato allegato, come da istruzioni ricavabili dal sito dell’Ente, un esemplare del programma fissato su supporto digitale (CD-rom, DVD non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi.