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Articolo 61 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 61 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

  1. a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
  2. b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
  3. c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Massime relative all'art. 61 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 29811/2017

In tema di diritto d'autore, l'attività di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dà luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941.

Corte cost. n. 108/1995

Nel sollevare questione di costituzionalità degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge n. 633 del 1941, il giudice rimettente ha inteso censurare il divieto, per l'acquirente di un "compact disc", di noleggiarlo a terzi senza il consenso del titolare del diritto di autore, e non già il mancato riconoscimento, a quest'ultimo, di un equo compenso ove il noleggio avvenga: perciò, la pronuncia di incostituzionalità richiesta alla Corte non comporta scelte normative discrezionali riservate al legislatore, e va respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto contrario.

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