(massima n. 3)
In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio, separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.; pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato da organi pubblici).