(massima n. 1)
In tema di diritto d'autore, l'attivitą di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dą luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltą esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941.