TAR Lazio n. 11798/2018
Nel diritto morale di autore che si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 23, L. n. 633 del 1941, non rientrano le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20, co. 2, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima, facoltà esercitabili solo dall'autore dell'opera architettonica. La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell'artista e il diritto morale d'autore non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera "nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori"
Cons. Stato n. 4122/2001
Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possono essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima.