TAR Lazio Sez. II sentenza n. 11798 del 5 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel diritto morale di autore che si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 23, L. n. 633 del 1941, non rientrano le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20, co. 2, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima, facoltà esercitabili solo dall'autore dell'opera architettonica. La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell'artista e il diritto morale d'autore non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera "nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori"

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.