(massima n. 1)
Nel diritto morale di autore che si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 23, L. n. 633 del 1941, non rientrano le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20, co. 2, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima, facoltà esercitabili solo dall'autore dell'opera architettonica. La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell'artista e il diritto morale d'autore non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera "nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori"