(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltą comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensģ solo quelle che possono essere esercitate senza necessitą dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltą strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima.