(massima n. 1)
In tema di diritto d'autore si deve distinguere la contraffazione dalla elaborazione creativa non consentita. La prima, che a sua volta si distingue dalla riproduzione abusiva in senso stretto perché l'opera non è copiata integralmente, si caratterizza per la sostanziale riproduzione dell'opera originale e per il fatto che le differenze con la stessa sono di mero dettaglio e sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, mentre i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva. La seconda, invece, si caratterizza per una elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo e per tale ragione riceve specifica protezione. Peraltro, anche nell'elaborazione creativa dell'opera altrui è riconoscibile, eventualmente anche non ictu oculi, l'apporto creativo che caratterizza l'opera originaria. Entrambe le fattispecie possono essere lesive del diritto di autore e, in particolare, anche la seconda fattispecie dà luogo a un illecito quando essa determina un pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, considerato che l'autore ha il diritto esclusivo di elaborazione della sua opera, con la conseguenza che l'elaborazione di un terzo può ritenersi lecita soltanto se realizzata con il consenso dell'autore dell'opera originaria e se questa viene citata nelle forme d'uso.