(massima n. 9)
La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non è idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attività del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilità di un'interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".