L’articolo qui esaminato riconosce alle
persone con disabilità il
diritto di recarsi all’estero per sottoporsi a cure non praticabili in Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge.
La norma non definisce nel dettaglio le procedure, ma rinvia all’ordinamento sanitario nazionale e sovranazionale, che disciplina l’
autorizzazione e l’eventuale copertura delle spese.
Il
soggiorno terapeutico fuori dai confini italiani è quindi
una possibilità reale, anche se
non automatica, subordinata a specifici presupposti medici e normativi.
La finalità di tale disposizione è quella di garantire un accesso effettivo alle cure, anche al di fuori del
territorio nazionale, tutelando il diritto alla
salute in chiave inclusiva ed egualitaria. Essa si annovera tra le norme che garantiscono
tutela sanitaria e pari opportunità di accesso alle cure per le persone con disabilità.
In particolare, il
legislatore si preoccupa di garantire la possibilità di
usufruire di cure all’estero quando quelle necessarie non siano praticabili in Italia, promuovendo così il diritto alla salute, sancito dall’art. [[n32Cost]] della Costituzione, e assicurando
eguaglianza sostanziale nell’accesso alle terapie, anche in presenza di patologie gravi e invalidanti.
Il soggiorno all’estero riguarda la possibilità di fruire, per l’
interessato, di
prestazioni sanitarie non disponibili in Italia in modo adeguato o tempestivo, oppure di
terapie particolari o sperimentali, disponibili solo in centri esteri.
La richiesta, ai fini dell’approvazione, è soggetta ad una
previa valutazione medica e amministrativa, ove devono essere accertate: l’indispensabilità del trattamento; la mancanza di alternative valide in Italia; la presenza all’estero di una struttura estera idonea e accreditata.
L’obiettivo che il legislatore persegue con questa norma, è quello di
rimuovere gli ostacoli all’accesso alle cure, anche quando ciò comporti il trasferimento temporaneo fuori dai confini nazionali; assicurare che la persona con disabilità non sia
penalizzata dalla mancanza di strutture adeguate in Italia. Ciò, in applicazione del
principio di solidarietà anche in ambito sanitario, così da permettere allo
Stato di farsi carico di percorsi terapeutici complessi anche oltre confine nazionale.