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Articolo 11 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Soggiorno all'estero per cure

Dispositivo dell'art. 11 Legge 104

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero dela sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

Spiegazione dell'art. 11 Legge 104

L’articolo qui esaminato riconosce alle persone con disabilità il diritto di recarsi all’estero per sottoporsi a cure non praticabili in Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
La norma non definisce nel dettaglio le procedure, ma rinvia all’ordinamento sanitario nazionale e sovranazionale, che disciplina l’autorizzazione e l’eventuale copertura delle spese.
Il soggiorno terapeutico fuori dai confini italiani è quindi una possibilità reale, anche se non automatica, subordinata a specifici presupposti medici e normativi.

La finalità di tale disposizione è quella di garantire un accesso effettivo alle cure, anche al di fuori del territorio nazionale, tutelando il diritto alla salute in chiave inclusiva ed egualitaria. Essa si annovera tra le norme che garantiscono tutela sanitaria e pari opportunità di accesso alle cure per le persone con disabilità.

In particolare, il legislatore si preoccupa di garantire la possibilità di usufruire di cure all’estero quando quelle necessarie non siano praticabili in Italia, promuovendo così il diritto alla salute, sancito dall’art. [[n32Cost]] della Costituzione, e assicurando eguaglianza sostanziale nell’accesso alle terapie, anche in presenza di patologie gravi e invalidanti.

Il soggiorno all’estero riguarda la possibilità di fruire, per l’interessato, di prestazioni sanitarie non disponibili in Italia in modo adeguato o tempestivo, oppure di terapie particolari o sperimentali, disponibili solo in centri esteri.

La richiesta, ai fini dell’approvazione, è soggetta ad una previa valutazione medica e amministrativa, ove devono essere accertate: l’indispensabilità del trattamento; la mancanza di alternative valide in Italia; la presenza all’estero di una struttura estera idonea e accreditata.

L’obiettivo che il legislatore persegue con questa norma, è quello di rimuovere gli ostacoli all’accesso alle cure, anche quando ciò comporti il trasferimento temporaneo fuori dai confini nazionali; assicurare che la persona con disabilità non sia penalizzata dalla mancanza di strutture adeguate in Italia. Ciò, in applicazione del principio di solidarietà anche in ambito sanitario, così da permettere allo Stato di farsi carico di percorsi terapeutici complessi anche oltre confine nazionale.

Massime relative all'art. 11 Legge 104

Corte cost. n. 406/1992

L'art. 11, 2° comma , l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale affida alla competente commissione centrale presso il ministero della sanitā di esprimere pareri in ordine ai rimborsi, autorizzati dalle regioni, per i soggiorni all'estero per cure dei soggetti handicappati, non reca ingiustificata limitazione delle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), in quanto č diretto ad assicurare uniformitā di trattamento su tutto il territorio nazionale per la fruizione, in deroga alle norme ordinarie, di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di specializzazione all'estero.

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