Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 8 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Riduzioni e detrazioni dall'imposta

Dispositivo dell'art. 8 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 8 Riordino della finanza degli enti territoriali

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. C. chiede
giovedģ 22/08/2024
“Buongiorno
Il 26 febbraio 2019 eseguo rogito notarile per acquisto prima casa. Partono i lavori di ristrutturazione, con regolare dichiarazione apertura lavori presso il comune. Il 27 giugno 2019 trasferisco la residenza presso la casa acquistata e ristrutturata, prima era inagibile. Nel frattempo abito in una casa in affitto. Non ho altre proprietà. In questi giorni mi è arrivata dal comune IMU e multa, 400 euro, per il periodo 26 febbraio/27 giugno 2019. L' ufficio tributi del comune mi conferma che pur essendo prima casa l'IMU è dovuta poiché non ero residente. L' imposta è dovuta? Grazie per la cortese consulenza.
Cordialmente”
Consulenza legale i 26/08/2024
Va premesso che, per ottenere una valutazione che sia completa e aderente al caso concreto, è imprescindibile discutere la questione con un consulente tributarista, il quale possa anche esaminare tutta la documentazione necessaria.
Ad ogni modo, in questa sede possiamo fornire delle utili indicazioni di massima.
Infatti, proprio in tempi recentissimi, la Corte di Cassazione (Sez. V, ordinanza 17/07/2024, n. 19684) ha ribadito che “il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica”.
Tuttavia, vale la pena accennare (non sappiamo se il Comune ne abbia tenuto conto) che l’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento, rispetto ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità - prosegue la norma - è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Sul punto la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI - 5, ordinanza 26/03/2021, n. 8592) ha affermato che “in tema di IMU e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Pertanto quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore”.
Nel nostro caso, è facile osservare che il Comune non poteva non essere a conoscenza dell'inagibilità dell'immobile, data l'esistenza di una regolare procedura edilizia.
È comunque indispensabile, come abbiamo accennato all’inizio, rivolgersi a un professionista per una disamina più accurata, al fine di verificare le soluzioni difensive eventualmente praticabili.