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Articolo 28 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19

Dispositivo dell'art. 28 Decreto "Sostegni"

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Decreto "Rilancio", sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  2. "1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.
  3. 1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
  4. a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
  5. b) all'articolo 54, il comma 3 è così sostituito:
  6. «3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
  7. c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  8. d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  9. e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
  10. «7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
  11. f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  12. g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  13. h) all'articolo 57, il comma 5 è abrogato;
  14. i) all'articolo 60, il comma 4 è così sostituito:
  15. «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
  16. j) all'articolo 60, il comma 5 è così sostituito:
  17. «5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del personale beneficiario, o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo»;
  18. k) all'articolo 60 bis, al comma 2, la lettera a) è così sostituita:
  19. «a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
  20. l) all'articolo 60 bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
  21. m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonché, dopo le parole «all'annualità 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualità 2021».

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" fino a "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni".

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