1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia".
8. Le garanzie sono concesse entro il 30 giugno 2022.
[[Relazione illustrativa La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione. Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia: Tipo di beneficiario Per il primo anno Per il 2º - 3º anno Per il 4°- 6° anno PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell’importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare: (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o (ii) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Il comma 5 limita la durata della garanzia ad un massimo di sei anni e stabilisce che la garanzia pubblica debba rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi di tale punto 25, lettera f) la garanzia pubblica non deve eccedere: i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente. Il comma 6 stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 61, comma 5. Il beneficiario può inoltre avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4. Ai sensi della sezione 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e di limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata, tra l’altro, tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all’articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi. Ai fini della compatibilità con il quadro temporaneo della Commissione, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.]]