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Articolo 57 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Dispositivo dell'art. 57 Decreto "Rilancio"

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. [Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.](1)

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

[[Relazione illustrativa La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari. Ai sensi della Comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l’ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1º febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE. Ai fini della compatibilità, tali aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020. Gli aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1. Si precisa che il beneficiario dell’aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.]]

Note

(1) Tale comma è stato abrogato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

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