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Articolo 54 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Dispositivo dell'art. 54 Decreto "Rilancio"

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.

7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato(1).

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

[[Relazione illustrativa Il regime quadro di cui al presente articolato ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all’emergenza Covid-19. Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime. Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione. L’articolo fa riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni. Nella norma del regime-quadro in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modificazioni. Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare l’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura è quella definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45). I prodotti agricoli dell’impresa attiva nel settore della produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con il comma 4 si precisa che gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato. Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall’art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45). Al comma 7 si precisa che nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.]]

Note

(1) I commi 1, 2, 3 e 7-bis sono stati modificati dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

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