1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";
- b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.";
- d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".
[[Relazione illustrativa. Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione. La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.]]