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Articolo 68 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Dispositivo dell'art. 68 Decreto "Cura Italia"

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159(1)(2)(3).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive(4)(5).

3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

  1. a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
  2. b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
  3. c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022(1)(5)(6)(7)(8).

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modific[azioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute(7).

4. [In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026(1)](10).

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

  1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
  2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 22-bis, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
(4) Tale comma è stato introdotto dall'art. 154, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
(5) Tale comma è stato modificato dagli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
(6) Tale comma è stato modificato dagli artt. 4 e 7 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157.
(7) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 10-quinquies, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
(9) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 129, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 254 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

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Consulenze legali
relative all'articolo 68 Decreto "Cura Italia"

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E. B. chiede
mercoledì 10/01/2024
“IN DATA 03/01/2019 AVEVO RICEVUTO ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI 2013,2014,2015 , MA NON HO PAGATO NEPPURE DOPO L'ACCERTAMENTO. ADESSO IN DATA 04/01/2024 HO RICEVUTO UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.
SICCOME HO LETTO CHE L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO E' DIVENUTO DEFINITIVO, IN QUESTO CASO SEMBREREBBE CHE L' INGIUNZIONE SIA STATA FATTA PIU' AVANTI.
CHIEDO SE E' GIUSTO E PER QUALE MOTIVO. O INVECE, SE NON E' GIUSTO, COSA DOVREI FARE?
RESTO IN ATTESA DI RISPOSTA E CHIEDO L'IBAN PER POTER FARE BONIFICO.
RINGRAZIO E SALUTO”
Consulenza legale i 18/01/2024
Ai sensi dell’art. 1 comma 63 della LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 "Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

Poiché nel caso di cui al quesito l’accertamento è divenuto definitivo nell’anno 2019, l’ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022.

Durante il periodo emergenziale dovuto al Covid -19 il legislatore ha tuttavia prorogato il termine di decadenza.

L’articolo 68 del Dl 18/2020 ha sospeso l’attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Poiché la disposizione richiama l’articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1, Dlgs 159/2015). L’Ifel con la nota del 2 novembre 2021 chiarisce che si applica anche il comma 2 del citato articolo 12, che proroga i termini "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". Pertanto, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate al 31 dicembre 2023, cioè al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, ovvero il 31 agosto 2021.
Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per il comma 1 dell’articolo 12, di 542 giorni
Consegue a tale analisi che l’ingiunzione di pagamento è stata notificata in termini avendo come termine di scadenza giugno 2024.

S. T. chiede
martedì 25/01/2022 - Lazio
“Buongiorno:
In dada odierna 25/01/2022 ho ricevuto una notifica da parte "Agenzia delle entrate riscossione" relativa al bollo auto per l'anno 2017. tenuto conto che la cartella si prescrive dopo 3 anni senza considerare l'anno 2017, inoltre della proroga di anni uno per notifiche causa pandemia.
Vorrei un vostro consulto se questa cartella sia legittima o andata in prescrizione.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/02/2022
Nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 il Legislatore è intervenuto nella riscossione locale con due diverse e distinte tipologie di sospensione, entrambe disciplinate dal D.L. 18/20
l’art. 67 che prevedeva la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;
l’art. 68 che, invece, ha inserito la sospensione della riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La norma che interessa il nostro caso è l’art. 68, che, a seguito delle successive proroghe dei termini man mano intervenute, ha previsto quanto segue:

“ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
A sua volta l’art. 12 sopra richiamato prevede all’ultimo comma che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."
Infine, al suo ultimo comma, la disposizione normativa sopra indicata prevede che “L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”

E’ possibile affermare, conseguentemente, che l’agente della riscossione nel periodo decorrente dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 non avrebbe potuto, per disposizione normativa, notificare la cartella di pagamento per la riscossione del bollo auto.

Considerate tutte le sospensioni dei termini disposte dalle disposizioni emergenziali, l’Agente della riscossione ha legittimamente notificato in termini la cartella esattoriale atteso che il bollo auto, in assenza di atti interruttivi, si prescrive nel termine ordinario di tre anni.

A calcoli fatti dunque, l’Agente della riscossione, in assenza di atti interruttivi (che dalle informazioni ricevute non si conoscono) ed in assenza delle disposizioni emergenziali, avrebbe dovuto notificare la cartella entro il 31 dicembre 2020. A seguito invece della sospensione dell’attività di riscossione, per come sopra descritta, il termine ultimo per la notifica della cartella di riscossione del bollo auto 2017 scadrebbe il 31 maggio 2022.

V'è tuttavia da rilevare che non emerge chiaramente dall'atto se sia stato notificato in precedenza l'avviso di accertamento del bollo da parte della Regione .
Nel caso di omessa notifica del predetto avviso la cartella sarebbe nulla per omessa notifica dell'atto presupposto e conseguentemente impugnabile.
In effetti “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato” (così Cass., S.U., 04.03.2008 n. 5791).