1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.".
[[Relazione illustrativa. L’articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell’Agenzia delle entrate – Riscossione a garantirne l’equilibrio economico, gestionale e finanziario per l’anno 2020, e per i successivi 2021 e 2022 a fronte degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Tali misure emergenziali consistenti nella sospensione:
- • dei termini per gli adempimenti; dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione da parte degli enti impositori;
- • dei termini dei versamenti, che scadono nei periodi indicati dai relativi decreti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, inclusi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- • delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione; determinano una conseguente contrazione dei livelli di incasso e dei volumi di attivazione delle procedure di riscossione, che comportano una collegata contrazione della capacità finanziaria e dei ricavi dell’Ente.]]