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Articolo 88 bis Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

Dispositivo dell'art. 88 bis Decreto "Cura Italia"

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

  1. a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  3. c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  6. f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

  1. a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
  2. b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
  3. c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione(1)(2).

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione(1)(2).

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante(1)(2).

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio(1)(2).

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio(1)(2).

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni(1)(2).

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione(1)(2).

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione(1)(2).

12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo(1).

12-bis. La durata della validità dei voucher pari a trenta mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi trenta mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta(2)(3).

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(3).

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286(3).

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 182, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 182, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

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Consulenze legali
relative all'articolo 88 bis Decreto "Cura Italia"

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Peita R. chiede
mercoledì 28/04/2021 - Estero
“Buongiorno.
Sto scrivendo dall'Australia. Sto usando Google Translate perché il mio italiano è molto povero. Cerco chiarimenti legali in merito Articolo 88 bis Decreto "Cura Italia"
(L. 24 aprile 2020, n. 27).
Ho un contratto legale di servizio per la fornitura di alloggio con una Villa a Lucca, Toscana. Abbiamo scelto di non recarci in Italia il prossimo ottobre e abbiamo chiesto all'azienda di rimborsare il nostro deposito secondo i termini del nostro contratto. Tuttavia la Villa ora afferma che "Cura Italia" annulla il nostro contratto e la possibilità di un rimborso. Posso chiederle di confermare che "Cura Italia" è in relazione a prenotazioni cancellate perché i servizi non possono essere erogati solo perché COVID 19 o in relazione a TUTTE e QUALSIASI prenotazione cancellate per QUALSIASI motivo, non solo COVID 19?La Villa con cui abbiamo un contratto di servizio è ancora operativa e ci ha comunicato che la nostra unica opzione è quella di ricevere un voucher. Hanno detto che il voucher è legale per 18 mesi ma si estenderà fino a 3 anni. Posso confermare che all'interno di "Cura Italia" è previsto un rimborso da emettere se non viene utilizzato un buono con i 18 mesi? C'è qualche altra disposizione che può permetterci di ricevere il nostro rimborso? L'importo del rimborso è per EUOR 2911. Qualsiasi informazione sarebbe di grande aiuto. Se necessario, posso fornire una copia del mio contratto di servizio con la Villa.Con grande rispetto.
Grazie mille
P. R.”
Consulenza legale i 10/05/2021
Va premesso che l’art. 88 bis del Decreto legge 17/03/2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato con Legge 17/07/2020, n. 77, contiene una serie di disposizioni riguardanti appunto il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
In primo luogo, la norma stabilisce che in alcuni casi, proprio in relazione all’emergenza COVID - 19, è possibile applicare l’art. 1463 c.c., del quale per comodità riportiamo il testo: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.
L’ambito di applicazione della norma è, appunto, quello dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.
In particolare, per quanto qui specificamente interessa, si considera “impossibile” la prestazione:
- in caso di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- in caso di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- in caso di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- in caso di soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti.
Quando sussista una delle situazioni sopra elencate, l’interessato dovrà darne comunicazione alla struttura ricettiva (nel nostro caso; altrimenti al vettore o all'organizzatore di pacchetti turistici).
Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni, che decorrono, in casi come il nostro, dalla cessazione della situazione che ha determinato l’impossibilità.
Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che la struttura ricettiva (o il vettore), entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, proceda al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno (ovvero per il titolo di viaggio), oppure, in alternativa, all'emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
Purtroppo, la formulazione della norma non lascia molti dubbi, nel senso che la scelta tra rimborso ed emissione del voucher spetta al titolare della struttura ricettiva.
La scelta del legislatore ha suscitato comprensibili proteste, soprattutto da parte delle associazioni di consumatori. Ciononostante, ad oggi la normativa non consente, in simili casi, a chi abbia prenotato un soggiorno in una struttura ricettiva, acquistato un titolo di viaggio o un pacchetto turistico il diritto di ottenere l'immediato rimborso di quanto già versato.
Tuttavia, la citata Legge 17/07/2020, n. 77 ha introdotto un comma 12-bis, il quale prevede: "in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato”. Si segnala, però, che un provvedimento in via di approvazione in Parlamento estende la durata dei voucher in questione da 18 mesi a due anni.

Claudio M. chiede
lunedì 24/08/2020 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, mi sono gia' rivolto a voi quest'anno ed ora vi espongo una nuova situazione per la quale desidererei avere un vostro consulto legale.
Mio figlio ed un suo amico si sono recati il 4/3/2020 in una agenzia viaggi per acquistare i biglietti di andata e ritorno per Los Angeles con andata il 15 luglio 2020 e ritorno il 29 luglio 2020, l'agenzia viaggi NATOURALMENTE di Reggio Emilia ha prenotato i voli con relativi accessori vari dietro compenso complessivo di Euro 1.920,00 pagati interamente ed immediatamente.
Essendo stati i voli annullati causa COVID-19 dalla compagnia aerea Norwegian abbiamo richiesto alla agenzia il rimborso dei biglietti, l'agenzia ci disse che avrebbe chiesto immediatamente il rimborso ma a tutt'oggi non abbiamo ricevuto nulla, solo promesse.
Detto questo oggi stesso ci siamo recati personalmente in agenzia per chiedere la documentazione relativa alla numerazione ufficiale della compagnia aerea dei biglietti e la documentazione della loro richiesta di rimborso ma il titolare si e' rifiutato di darci la documentazione usando vari pretesti ed in sostituzione di essi ci forniva una lettera in carta intestata dell'agenzia stessa recante la dichiarazione di aver effettuato la richiesta di rimborso, che noi non abbiamo accettato.
Mi sorgono dubbi anche sulla ricevuta del pagamento rilasciata dell'agenzia viaggi che non reca, a mio avviso, la corretta trasparenza relativa vari pacchetti acquistati unitamente ai biglietti.
LA DOMANDA E': visto l'accaduto possiamo chiedere l'immediato rimborso di quanto pagato?

Grazie. cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/09/2020
In materia di rimborso di biglietti aerei a seguito dell’emergenza Covid-19 occorre fare riferimento all’art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27.
Per quanto qui specificamente interessa, tale norma prevede, al comma 4, che “il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In tali casi - prosegue l’articolo - il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
Dunque, stando alla disciplina vigente, il rimborso (o, in alternativa, l’emissione del voucher) deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di annullamento del volo.
Pertanto, se tale termine è già scaduto, tale importo è divenuto esigibile e il consumatore può pretenderne il pagamento, salva la questione tuttora aperta della facoltà per la compagnia aerea di emettere un voucher di pari importo (si discute, infatti, se tale previsione sia o meno conforme alla normativa europea che prevede, invece, il diritto del consumatore ad optare per il rimborso).

Gaetano B. chiede
giovedì 11/06/2020 - Lazio
“Spett.le Studio Brocardi,
il mio quesito è relativo all'art. 88-bis del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18). In particolare, desidero sapere quale sia la vostra interpretazione per i commi 12 e 13. Io modestamente credo vogliano dire rispettivamente che chi riceve un voucher non si aspetti di ricevere anche il rimborso mentre circa "l'applicazione necessaria" non vedo come tale principio possa applicarsi a favore di un soggetto (organizzatore) a discapito di un altro (consumatore). L'articolo 9 del Regolamento Europeo parla di interessi pubblici che appunto non vedo come possano riferirsi ad un parte della collettività! Tutto l'art. 88-bis giustamente è farcito di riferimenti al codice civile e al Codice del Turismo che evidentemente prevedono anche la possibilità di richiedere il rimborso in denaro. Le novità dell'art. 88-bis a mio parere sono relative soltanto alla deroga dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e al comma 11 dell'art. 88-bis che a ragione per i contratti stipulati dopo l'11 marzo prevede solo il voucher. La mia agenzia viaggi vuole offrirmi solo il voucher (prendere o lasciare) e fonda il suo ragionamento sul principio europeo del "giusto equilibrio".
Ma quale è l'interpretazione corretta da dare ai commi 12 e 13 dell'art.88-bis del decreto Cura Italia?
Grazie in anticipo.”
Consulenza legale i 18/06/2020
L’art. 88 bis del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. “cura Italia”) è stato inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e riguarda, appunto, il “rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”.
In particolare, tale norma stabilisce espressamente che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del c.c., in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei DPCM emanati in materia;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione delle misure anti - COVID adottate ai sensi delle norme di legge in materia, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che il vettore o la struttura ricettiva proceda “al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.
Anche il comma 4 della norma, nel disciplinare il diritto di recesso esercitabile dal vettore, obbliga quest’ultimo a procedere “al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.
Analogamente, il comma 5 dell’art. 88bis consente alle strutture ricettive che abbiano sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di “offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, [...] emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Il comma 6 stabilisce che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soggetti indicati dal comma 1, “l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Da ultimo, per quanto qui specificamente interessa, gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri: qualora ciò avvenga, l'organizzatore, “in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Veniamo ora al comma 12 della norma in commento, il quale appunto stabilisce che “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
Se la prima parte del comma è abbastanza chiara, nel senso che il cliente, in caso di emissione del voucher, non può richiedere somme ulteriori a titolo di rimborso, qualche perplessità la suscita la seconda parte, secondo cui l’emissione del voucher stesso non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Sembrerebbe dunque che la scelta tra rimborso e voucher spetti, a seconda dei casi, all'organizzatore, al vettore, alla struttura ricettiva.
A sostegno della tesi favorevole al consumatore si è espressa, però, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale in data 28 maggio 2020 ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione riguardante proprio la disciplina d’emergenza di cui all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020.
Nella predetta segnalazione l’Autorità Garante ricorda innanzitutto la raccomandazione della Commissione UE del 13 maggio 2020, che ribadisce il diritto dei viaggiatori, sancito dalle norme comunitarie (Regolamenti e Direttiva UE 2015/2302), di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per le prestazioni annullate “a causa di circostanze inevitabili e straordinarie”; diritto al rimborso che, in effetti, è stato recepito dall’ordinamento italiano all'art. 41 del nostro codice del turismo.
Alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione UE, il Garante italiano della concorrenza conclude affermando che le previsioni contenute all’art. 88 bis del “cura Italia” e, in particolar modo, quella relativa alla possibilità di emissione dei voucher sostitutivi senza necessità di accettazione da parte del consumatore, sono in contrasto con la disciplina comunitaria vigente nonché con la posizione assunta dalla Commissione Europea.
Da ultimo, dopo aver evidenziato la necessità di adeguare l’art. 88 bis alla normativa comunitaria, il Garante preannuncia che, in caso di permanere del contrasto tra norme nazionali e comunitarie, l’Autorità stessa, “nell’esercizio dei compiti ad essa spettanti a tutela dei diritti dei consumatori, interverrà per assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con essa contrastante”.
Per il testo integrale della segnalazione dell’Antitrust si rinvia al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/ST23_segnalazione.pdf.