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Articolo 67 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Dispositivo dell'art. 67 Decreto "Cura Italia"

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190(1)(2).

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Note

(1) Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 29, comma 3) che "In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori".
(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 151, comma 1) che "È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12".
Ha inoltre disposto (con l'art. 151, comma 2) che "La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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Giuseppe P. chiede
venerdì 26/03/2021 - Abruzzo
“Il 7/1/2921 ricevo atto di acceratamento e irrogazione sanzioni da parte della Regione Abruzzo con la quale mi si richiede il versamento relativo al periodo 1-12/2017 per tassa automobilistica.A tale richiesta ho risposto contestando la richiesta perchè trascorsi i termini di prescrizione (3 anni)
In data 19/3/2021 la Regione mi risponde che non sono trascorsi i termini in quanto la Stato ha disposto la sospensione dall'8/3 al 31/5/2020 dei termini spostando sostanzialmente di 85 giorni la pretesa tributaria attestandola quindi nel mio caso al 26/3/2021 .Chi ha ragione?Inoltre se non dovessi pagare a cosa vado incontro?

Consulenza legale i 31/03/2021
Lo scorso anno si sono susseguiti numerosi interventi normativi -spesso fonte di difficoltà interpretative e di coordinamento- relativi alla proroga e alla sospensione di termini, anche in materia tributaria, per far fronte all’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda il caso di specie, viene in rilievo l’art. 67, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 (Decreto “Cura Italia”), che, richiamandosi all’art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione di 85 giorni -precisamente dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020- dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, nonché dei termini di decadenza e prescrizione delle pretese tributarie.
Va chiarito che la sospensione del termine, a differenza di quanto avviene in caso di interruzione, non determina una nuova decorrenza del termine stesso, ma solo uno spostamento della scadenza in avanti per un numero di giorni corrispondente alla sospensione.
Al momento della notificazione oggetto del quesito, inoltre, vigeva l’art. 157, commi 2 e 2 bis, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, che stabiliva, tra l’altro, che a partire dal 8 marzo 2020 non si procede all’invio degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.
Tali atti sono inviati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, a meno che ricorrano ragioni di necessità e di urgenza o le altre eccezioni previste dallo stesso articolo.
La norma non è purtroppo delle più chiare, oltre ad essere stata pesantemente modificata in almeno tre occasioni da gennaio 2021 ad oggi, ma sembra di comprendere che essa trovi applicazione “limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna” e, dunque, non al caso di specie.
Si nota però che l’art. 157 pare nel complesso introdurre il principio secondo cui l’atto di accertamento debba essere notificato nel corso del 2021, ma debba essere comunque emesso dall’ufficio entro il 31 dicembre 2020.
Da quanto sopra rilevato, discende anzitutto che il nuovo termine di prescrizione della tassa automobilistica calcolato dalla Regione Abruzzo è corretto.
Tuttavia, se l’avviso notificato è stato emesso successivamente al 31 dicembre 2020, si potrebbe in un’ottica difensiva tentare di contestare la tardività dell’accertamento sulla base dell’art. 157, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, anche se va evidenziato che non vi è alcuna garanzia che tale tesi venga accolta per le ragioni di cui sopra.
Infine, va chiarito che il mancato versamento della tassa in parola dà luogo alla riscossione coattiva delle somme in danno del contribuente.