1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
- a) comunicazioni di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
[[Relazione illustrativa. In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice. Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi. Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020. Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati. La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.]]