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Articolo 136 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 136 Costituzione

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionaledi una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (1).

Note

(1) L'art. 9 comma 4 l. 5 giugno 2003, n. 131 nel modificare l'art. 35 l. 11 marzo 1953, n. 87 ha previsto la possibilità che si proceda a sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento della cui costituzionalità si giudica e ne ha dettato anche i presupposti e le successive scadenze processuali. L'art. 40 l. 11 marzo 1953, n. 87 disciplinava già questa possibilità per i conflitti di attribuzione (v. 134 Cost.).

Ratio Legis

La scelta di privare sempre (a prescindere dal tipo di giudizio promosso, principale o incidentale) di efficacia la norma dichiarata costituzionalmente illegittima risponde ad esigenze di certezza del diritto. Poichè la decisione incide sul sistema legislativo essa viene comunicata all'organo adibito a questa funzione (Parlamento o Consiglio regionale).

Spiegazione dell'art. 136 Costituzione

Il ventaglio delle pronunce della Corte Costituzionale è ampio e non si arresta alla dicotomia accoglimento-rigetto. Diverse da entrambe, anche logicamente, sono le sentenze di inammissibilità con le quali si dichiara che non esistono i presupposti per vagliare la questione nel merito. Altra tipologia di pronunce è quella delle interpretative con la quale la Corte non giudica la disposizione (il testo) bensì la norma (una delle possibili interpretazioni di quel testo) e che possono essere di rigetto o accoglimento a seconda che quella lettura consenta o meno di salvare la disposizione stessa. A volte la Consulta ritiene che solo parte della disposizione sia incostituzionale ed emette una pronuncia di accoglimento parziale.

Categoria discussa è quella delle sentenze manipolative con cui la Corte si pone quale fonte di diritto. Tra di esse, in particolare, spiccano le additive con le quali si statuisce l'incostituzionalità di una disposizione nella parte in cui omette di dire qualcosa che doveva dire ovvero, in modo più blando, si enunciano i principi che il legislatore dovrà seguire per non incorrere in una successiva censura (additive di principio). Analogamente a queste ultime le sentenze monito richiamano l'attenzione del legislatore su profili di incostituzionalità e lo sollecitano a porvi rimedio; talvolta esse si configurano come sentenze di legitimità provvisoria perchè la Corte condiziona il rigetto della questione alla modifica della disposizione.

Altresì, con le sentenze sostitutive la Consulta censura una disposizione perchè contempla qualcosa di errato in luogo di ciò che dovrebbe prevedere. Infine, è importante considerare questa fondamentale differenza: solo le sentenze di accoglimento, non quelle di rigetto, sono vincolanti per ogni giudice. Pertanto, una disposizione dichiarata incostituzionale viene espunta dall'ordinamento mentre se l'istanza è respinta può essere riproposta.

In realtà la sentenza che dichiara il vizio può avere effetto retroattivo in quanto è più corretto affermare che la disposizione censurata era illegittima sin dall'origine (v. art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87). Tuttavia questa retroattività può trovare la massima (potenziale) espansione solo se il vaglio cade su una norma penale incriminatrice. Negli altri casi l'incostituzionalità soffre una serie il limite dato dai rapporti già definiti (ad esempio perchè prescritti o in giudicato). Invece la retroattività è importante rispetto al giudizio che ha originato al pronuncia (giudizio a quo) perchè altrimenti il ricorrente perderebbe interesse a sollevare la questione nonchè per quelli che sono soggetti al vaglio di costituzionalità o possono diventarlo; infatti se così non fosse sarebbe violata l'eguaglianza (3 Cost.) tra tali situazioni e quella di colui che ha sollevato la questione.

Oltre alle sentenze la Corte pronuncia anche ordinanze. Di regola le prime vengono adottate ogni volta che viene deciso il giudizio posto alla Corte e, però, ciò non comporta che le ordinanze vengano adottate nelle ipotesi opposte. Sono usate, ad esempio, per decisioni istruttorie o cautelari ma non è possibile tracciare una linea di netta separazione tra i due ambiti. La disposizione di riferimento è l'art. 18 l. 11 marzo 1953, n. 87.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

136 Si è dubitato se eguale portata debba avere sempre la decisione della Corte; che, promossa in via incidentale, potrebbe, si è sostenuto, limitarsi a disapplicare la legge nel caso giudicato; mentre nell'altra via, più diretta e più larga, dovrebbe dichiarare la legge invalida e priva di ogni effetto. Si è ritenuto che, una volta sollevata, in un modo o nell'altro, la questione sia da risolvere con portata generale. La legge costituzionale resta priva di ogni efficacia, ed il Parlamento prenderà le misure di sua competenza: o sostituire quella legge con un'altra costituzionalmente corretta, o addivenire alla sua regolarizzazione con procedimento di revisione costituzionale. Si è cercato di semplificare, e forse non si poteva dippiù, questa materia per sua natura aggrovigliata.

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