Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni [59].
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica [55, 83].
Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (1).
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica [55, 83].
Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (1).
Note
(1)
Dalla disposizione si ricava che le ipotesi di possibile proroga del mandato presidenziale sono due. La prima nel caso in cui le Camere siano già sciolte o prossime alla scadenza; la seconda per l'ipotesi in cui esse vengano regolarmente convocate entro trenta giorni dalla scadenza del mandato ma l'elezione del nuovo Presidente si protragga oltre questo termine.