Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).
La nostra Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere anticipatamente le Camere (o anche una sola di esse), subordinandolo a tre condizioni:
Lo scioglimento anticipato delle Camere è dunque un atto complesso, la cui determinazione deve dunque essere condivisa sia dal Capo dello Stato che dal Governo. In particolare, la controfirma impedisce al Presidente della Repubblica di interrompere senza motivo il circuito fiduciario tra Parlamento e Governo.
La prassi italiana suggerisce che lo scioglimento anticipato si configura essenzialmente al verificarsi di tre tipi di circostanze:
(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)
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