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Articolo 88 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 88 Costituzione

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse [85].

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

Note

(1) Questo comma è stato modificato dalla L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1. In precedenza la regola del c.d. semestre bianco era assoluta. Tuttavia nel 1992 emerse una situazione paradossale: la legislatura stava per terminare ma Cossiga, allora Capo dello Stato, non avrebbe potuto sciogliere le Camere perchè anche il suo mandato era in scadenza e queste, a loro volta, non avrebbero potuto eleggere un nuovo Presidente della Repubblica senza violare il disposto dell'art. 85 comma 3 della Costituzione. Pertanto, per superare l'impasse, venne introdotta l'eccezione di cui al comma.

Ratio Legis

Il potere di scioglimento delle Camere spetta al Presidente della Repubblica quale soggetto terzo ai poteri dello Stato. Il divieto di esercitare questa facoltà nel semestre bianco si spiega, secondo alcuni, con la volontà di evitare che il Capo dello Stato possa agire per costituire un Parlamento a lui più favorevole; secondo altri con il fatto che la fine del mandato potrebbe coincidere con calo della sua rappresentatività popolare.

Spiegazione dell'art. 88 Costituzione

La nostra Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere anticipatamente le Camere (o anche una sola di esse), subordinandolo a tre condizioni:

  • devono essere ascoltati i Presidenti delle due Camere, i quali esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante;

  • il Presidente della Repubblica non deve trovarsi negli ultimi sei mesi del suo mandato (c.d. semestre bianco), a meno che tale periodo non coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi in cui il Parlamento è in carica;

  • l'atto deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio.


Lo scioglimento anticipato delle Camere è dunque un atto complesso, la cui determinazione deve dunque essere condivisa sia dal Capo dello Stato che dal Governo. In particolare, la controfirma impedisce al Presidente della Repubblica di interrompere senza motivo il circuito fiduciario tra Parlamento e Governo.

La prassi italiana suggerisce che lo scioglimento anticipato si configura essenzialmente al verificarsi di tre tipi di circostanze:

  • scioglimenti tecnici, dovuti alla diversa durata delle Camere;

  • l'impossibilità per le forze politiche di formare una maggioranza in grado di consentirgli di governare;

  • la perdita di rappresentatività da parte del Parlamenta evidenziata da eventi politici particolarmente significativi.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

88 La portata della sua [del Presidente della Repubblica] azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati.
[...]
Più grave e penetrante d'ogni altro intervento è poi la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere; dopo aver sentito i loro presidenti. L'affermazione di Mirabeau che «lo scioglimento è il mezzo migliore di lasciar modo di manifestarsi all'opinione pubblica, che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori» riecheggia oggi nella dichiarazione di Blum che «lo scioglimento delle camere è la chiave di volta di un ordinamento democratico».

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