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Articolo 82 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 82 Costituzione

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

La disposizione in esame è espressione della funzione di controllo delle Camere sull'attività del Governo e delle Amministrazioni pubbliche.

Spiegazione dell'art. 82 Costituzione

Il potere d'inchiesta attribuito alle Camere è un importante strumento di indagine su materie di pubblico interesse. La norme presenta un contenuto elastico, di modo da non vincolare il Parlamento nell'esame di particolari questioni.

Le commissioni di inchiesta sono monocamerali o bicamerali, a seconda che vi facciano parte solo membri di un ramo del Parlamento o di entrambi. Le seconde, in particolare, garantiscono esiti omogenei alle attività di indagine svolte.

Le inchieste, di regola si distinguono in politiche e legislative. Le prime vogliono far emergere una responsabilità dell'esecutivo (tra le più note vi sono quella sulla P2 e sul caso Sindona) mentre le seconde hanno lo scopo di raccogliere informazioni utili a migliorare l'attività legislativa.

Circa la libertà di azione delle commissioni, nonostante il riferimento costituzionale al "pubblico interesse" si ritiene che determinati soggetti possano essere coinvolti solo se la loro attività incide sui lavori parlamentari. In particolare, ciò vale per la sfera strettamente privata dei cittadini, per certe formazioni sociali (come i partiti) e per altri organi di rilevanza costituzionale.

Il riferimento alla rappresentanza proporzionale dei gruppi è l'unica indicazione costituzionale circa la formazione delle commissioni e dipende dal fatto che esse godono di indipendenza nella loro attività. Non viene indicata, invece, la fonte da adottare. In passato, oltre alla legge ordinaria, è stato utilizzato anche l'atto interno non legislativo. Il soggetto deputato alla loro istituzione è il presidente della Camera su delega dell'Assemblea.

L'attività delle commissioni è equiparata a quella dell'autorità giudiziaria, sia civile che penale. Ciò comporta una serie di conseguenze. Sul versante negativo, esse soffrono i medesimi limiti imposti all'autorità giudiziaria, tra i quali rientrano il rispetto del diritto di difesa e l'eventuale opposizione del segreto (professionale, d'ufficio o di Stato). Sul fronte positivo, possono svolgere le attività consentite all'autorità stessa (procedere a intercettazioni, sequestri, sentire testimoni ecc). Infine, si consideri che la previsione costituzionale implica anche la possibilità che sia le commissioni che l'autorità giudiziaria si trovino ad indagare su identica questione.

La funzione di controllo del Parlamento si sostanzia anche in istituti diversi, disciplinati dai regolamenti delle Camere. Tra di essi rientrano le mozioni (con cui si chiede di mettere ai voti un argomento, previa discussione), le interpellanze (con cui si chiede conto dell'attività dell'esecutivo) e le interrogazioni verso parlamentari o ministri (volte, in particolare, a sollecitare chiarimenti su fatti rilevanti per l'opinione pubblica, come sommosse popolari, dissesti dovuti ad eventi naturali ecc.).

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