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Articolo 46 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 46 Costituzione

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Spiegazione dell'art. 46 Costituzione

La collaborazione tra imprenditori e lavoratori è volta a consentire a questi di conoscere meglio la struttura operativa di appartenenza di modo che, realizzando migliori rapporti tra di essi, si ottenga "l'elevazione economica e sociale del lavoro" cioè una sua considerazione a livelli più elevati. Si persegue inoltre lo scopo di attenuare i conflitti sociali.

Nel nostro paese, a differenza di altri (come Francia o Germania), il rapporto tra lavoratori ed imprenditori ha seguito una via esattamente opposta: invece di progredire verso un ingresso dei primi nella gestione dell'impresa ha registrato un aumentare dei conflitti tra le categorie. Questo è imputabile sia al comportamento degli imprenditori, che temevano che il processo li avrebbe privati del potere di controllo datoriale, sia a quello dei sindacati, che avevano paura di perdere un ruolo guida nel conflitto tra classi sociali. I sindacati stessi, inoltre, si sono di fatto sostituiti nel ruolo di soggetti che collaborano (in senso lato) alla gestione aziendale (si vedano gli articoli 9 e 19 della l. 20 maggio 1970, n. 300).

A livello comunitario la collaborazione in esame è disciplinata dall'art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'UnioneEuropea, come diritto "all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa". Peraltro, pur se la Carta non lo contempla, appare logico dedurre da questo diritto e, in generale, da quello alla collaborazione, un diritto a partecipare anche al momento deliberativo, senza il quale l'apporto dei lavoratori rischierebbe di essere privo di efficacia.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

46 Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia pei modi e pei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori caposaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi cooperatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene — né più si poteva fare nella costituzione — un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.

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