La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
Note
(1)
L'aggravante risponde alla maggiore attrattiva che l'istituzione o la tenuta di una casa da giuoco rappresenta per i giocatori d'azzardo.
(2)
Per la definizione di pubblico esercizio si rimanda all'elencazione contenuta nell'art. 86 del T.u.l.p.s.
(3)
Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.
(4)
L'aggravante si ritiene applicabile solo se il minore partecipa al gioco, non dunque se vi assiste solamente.