Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [721] o da bigliardo(1), tollera(2) che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità(3), è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.
Note
(1)
Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da colui che è stato autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo ex art. 86 del T.u.l.p.s.
(2)
La condotta del tollerare non si rifà ai soli comportamenti passivi, ma anche alle situazioni in cui si ha un'agevolazione del gioco vietato.
(3)
Il riferimento è a quei giuochi non d'azzardo vietati dall'autorità sulla base di un provvedimento amministrativo e che sono elencati all'art. 110 T.u.l.p.s..