Cass. pen. n. 5098/2011
Il reato di omesso collocamento di segnali o ripari, di cui all'art. 673 cod. pen., deve ritenersi sussistente ogniqualvolta il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall'Autorità sulla sicurezza delle strade non esegua le opere necessarie allo scopo nei termini stabiliti, anche qualora tali opere siano soggette a provvedimenti autorizzativi di terzi, essendo compito del soggetto preposto di adoperarsi sollecitamente per rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongano all'attuazione dell'adempimento.
Cass. pen. n. 5985/2000
Poiché la norma di cui all'art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).
Cass. pen. n. 4477/1997
L'art. 673 c.p., sull'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari, configura una fattispecie del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella delineata dall'art. 38 del codice della strada. Mentre infatti quest'ultima disposizione, fatti salvi i casi di urgenza, riguarda l'apposizione, l'uso e la manutenzione, da parte degli enti proprietari delle strade in condizioni di normalità, dei segnali stradali secondo norme ispirate a criteri di uniformità a livello nazionale, fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la disposizione di cui all'art. 673 c.p. delinea una ipotesi contravvenzionale volta a salvaguardare l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito in situazioni di anomalia che possano dar vita a pericolo per chi circola in tali luoghi.
Cass. pen. n. 2535/1990
L'omissione di collocamento del riparo di cui all'art. 673 c.p. va riferita non al fatto in se stesso, bensì allo scopo per cui è prescritto dalla legge o dall'autorità, che è quello di impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito. Di conseguenza, se le prescrizioni della legge o dell'autorità non contengono particolari indicazioni in ordine al collocamento del riparo, esso deve farsi secondo il criterio dell'adeguatezza allo scopo. L'obbligato deve, pertanto, fare tutto ciò che è necessario e possibile affinché il riparo abbia piena efficienza, sì da collocarlo in modo che non possa facilmente cadere o spostarsi.
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Nell'espressione «luogo di pubblico transito» di cui all'art. 673 c.p. sono compresi non solo i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato.
Cass. pen. n. 12620/1986
La norma contenuta dell'art. 4 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, concernente la viabilità nei cantieri (prevedendo che alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili debbano apporsi segnalazioni opportune), si presenta come caratterizzata da un elemento specializzante rispetto a quello generale di cui all'art. 673 c.p. (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari), atteso che, oltre a comprendere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delineata da quest'ultimo, possiede, come dato specifico e peculiare, quello relativo alla tipicità dell'ambiente (cantiere di lavoro) in cui le misure cautelari devono attuarsi, a tutela della incolumità pubblica.