(massima n. 1)
L'art. 673 c.p., sull'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari, configura una fattispecie del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella delineata dall'art. 38 del codice della strada. Mentre infatti quest'ultima disposizione, fatti salvi i casi di urgenza, riguarda l'apposizione, l'uso e la manutenzione, da parte degli enti proprietari delle strade in condizioni di normalitā, dei segnali stradali secondo norme ispirate a criteri di uniformitā a livello nazionale, fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la disposizione di cui all'art. 673 c.p. delinea una ipotesi contravvenzionale volta a salvaguardare l'incolumitā delle persone nei luoghi di pubblico transito in situazioni di anomalia che possano dar vita a pericolo per chi circola in tali luoghi.