(massima n. 1)
La norma contenuta dell'art. 4 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, concernente la viabilitą nei cantieri (prevedendo che alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili debbano apporsi segnalazioni opportune), si presenta come caratterizzata da un elemento specializzante rispetto a quello generale di cui all'art. 673 c.p. (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari), atteso che, oltre a comprendere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delineata da quest'ultimo, possiede, come dato specifico e peculiare, quello relativo alla tipicitą dell'ambiente (cantiere di lavoro) in cui le misure cautelari devono attuarsi, a tutela della incolumitą pubblica.