(massima n. 1)
Il reato di omesso collocamento di segnali o ripari, di cui all'art. 673 cod. pen., deve ritenersi sussistente ogniqualvolta il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall'Autoritą sulla sicurezza delle strade non esegua le opere necessarie allo scopo nei termini stabiliti, anche qualora tali opere siano soggette a provvedimenti autorizzativi di terzi, essendo compito del soggetto preposto di adoperarsi sollecitamente per rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongano all'attuazione dell'adempimento.