(massima n. 1)
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. č soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.