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Articolo 623 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Dispositivo dell'art. 623 Codice Penale

(1)Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche(2), li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto(3), è punito con la reclusione fino a due anni [263, 325].

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa [120].

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, nel testo riformulato le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali.
(2) La tutela delle scoperte o invenzioni scientifiche è delimitata dal requisito dell'industrialità, quale suscettibilità di applicazione industriale, e prescinde dalla ricorrenza dei caratteri della novità ed originalità, essendo sufficiente che si tratti di notizie non notorie.
(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.

Ratio Legis

Viene qui tutelata la libertà e segretezza dei rapporti professionali, nonché l'interesse alla loro conservazione, che riguardano determinate categorie di professionisti e i loro dipendenti.

Spiegazione dell'art. 623 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e pertanto il c.d. know how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale.

La novità e l'originalità del prodotto e delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini della configurazione del delitto.

Viene inoltre ritenuto irrilevante che l'apprensione di segreti scientifici o industriali sia avvenuta legittimamente o meno, essendo sufficiente la rivelazione o l'impiego per un proprio o altrui profitto delle notizie di cui sopra, ma solamente nel caso in cui esse siano state apprese per ragioni del suo stato o ufficio.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente, riveli o impieghi, a proprio o ad altrui profitto, un segreto relativo a scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo stato, del suo ufficio, della sua professione o della sua arte.

Affinché si possa ritenere integrato il delitto previsto dall’art. 623 del c.p., la condotta criminosa posta in essere dal soggetto agente deve avere ad oggetto scoperte o invenzioni scientifiche di possibile applicazione industriale o professionale, nonché le loro possibili modalità di applicazione all'interno dell'industria. Si deve, quindi, trattare, ad esempio, di metodi di lavorazione, macchine, strumenti, dispositivi, prodotti industriali o applicazioni industriali nuove rispetto ai processi industriali già in uso, le quali non devono, peraltro, essere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

La norma fa, dunque, essenzialmente, riferimento al cosiddetto “know how”, ossia all’insieme di saperi, abilità, competenze ed esperienze necessari per lo svolgimento di determinate attività nei settori industriali e commerciali.

È, altresì, necessario che la notizia oggetto della condotta criminosa fosse destinata a rimanere segreta, ossia che, in relazione ad essa, non sia stata conseguita la privativa industriale, in quanto quest’ultima ne comporterebbe, necessariamente, la pubblicità.

In base a quanto disposto dal secondo comma, può essere punito ai sensi dell’art. 623 del c.p. anche chi, avendo acquisito in modo abusivo dei segreti commerciali, li riveli ad altri o li impieghi a proprio o ad altrui profitto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 623 Codice Penale

Cass. pen. n. 3000/2020

E' configurabile il concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e quello, avente diversa oggettività giuridica, di rivelazione di segreti industriali, quando le informazioni tutelate da privativa illegittimamente acquisite abbiano una propria intrinseca rilevanza economica.

Cass. pen. n. 16975/2020

In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di "segreti commerciali", oggetto del reato di cui all'art. 623 cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, non è assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.

Cass. pen. n. 39656/2010

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato.

Cass. pen. n. 25008/2001

In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell'art. 623 c.p., la detta destinazione non può che provenire dall'avente diritto al segreto e cioè, dal titolare dell'impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita, la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio, ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma, costituito dal diritto dell'imprenditore all'organizzazione dell'attività economica nel rispetto dell'obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti. Conseguentemente, tale essendo la ratio della norma, non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. Know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto.

Cass. pen. n. 10515/1999

Il furto d'uso (art. 626 c.p.), reato contro il patrimonio, può concorrere con quello, avente una diversa obiettività giuridica, di rivelazione di segreti industriali previsto dall'art. 623 c.p.; quest'ultimo prescinde dalla liceità o illiceità della condotta di apprensione del segreto, essendo la rivelazione un quid pluris, ulteriore e diverso, rispetto all'acquisizione furtiva che ne è l'antefatto. (Fattispecie relativa alla sottrazione di disegni di macchine industriali al fine di estrarne copia e poi restituirli).

Cass. pen. n. 14258/1977

Ai fini della sussistenza del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), non è requisito necessario della fattispecie legale quello della novità delle applicazioni industriali rivelate o impiegate a profitto proprio o altrui.

Cass. pen. n. 243/1973

Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l'originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. non è necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.

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