Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.(1).
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo(2).
Note
(1)
La norma prevede un'ipotesi speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 325, che disciplina l'utilizzazione d'invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Parimenti a questa, infatti, il soggetto attivo del reato è l'inventore o lo scopritore che ricopre la carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e la ragione di tale ufficio o servizio deve costituire il nesso di collegamento fra l’esercizio della funzione o del servizio e la conoscenza della scoperta o nuova applicazione. Si differenzia però dalla fattispecie generale per la segretezza delle notizie diffuse.
(2)
Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).