Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42647 del 3 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

(massima n. 2)

Le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. (Rigetta, Trib. Libertà Bari, 11/04/2024)

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