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Articolo 623 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 623 quater Codice Penale

(1)Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera l) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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