Le norme di cui al presente capo sono destinata a tutelare lo stato di
famiglia, ovvero l'interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte atte ad alterarne la soggettività giuridica.
La disposizione in oggetto punisce una particolare forma di abbandono del
minore, ovvero, più nello specifico, il comportamento di chi lasci un fanciullo già regolarmente iscritto all'anagrafe in un orfanotrofio, occultando la verità, e dunque sostenendo che in realtà non risulti figlio di nessuno.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, volontariamente, deponga o presenti un fanciullo, già iscritto nei
registri dello stato civile come figlio nato nel
matrimonio o, comunque, riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficienza, occultandone lo stato.
La
condotta tipica consiste nel compimento di atti materiali attraverso i quali un fanciullo,
già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, sia
deposto, cioè consegnato direttamente o abbandonato, in modo tale che un ospizio o un altro luogo di beneficienza lo trovi, oppure sia
presentato al personale dello stesso, occultandone lo stato, affinché lo trattenga. Qualora la condotta fosse posta in essere ai danni di un bambino non ancora iscritto nei registri dello stato civile, risulterebbe integrato il delitto di soppressione di stato di cui all'art.
566 c.p.
In ogni caso, ai fini della realizzazione della fattispecie in esame, è necessario che vi sia l'
occultamento dello
stato civile del fanciullo, poiché, in caso contrario, la sua sola deposizione o presentazione non sarebbe sufficiente a perfezionare il reato.
La
condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo nel momento
successivo all'
iscrizione del fanciullo nei
registri dello stato civile, come nato nel matrimonio o riconosciuto, in quanto, altrimenti, non risulterebbe integrata la fattispecie in esame, quanto, piuttosto, una di quelle di cui agli articoli
566 o
567 del Codice Penale.
Quanto, poi, al
luogo del fatto, esso deve coincidere con un ospizio di trovatelli o con un altro luogo di beneficienza. In caso contrario, la condotta del soggetto agente integrerebbe il delitto di abbandono di persone minori o incapaci,
ex art.
591 c.p.
L'
oggetto materiale del reato è costituito dalla
persona del
fanciullo su cui cada la condotta criminosa; non si può, però, trattare di un fanciullo qualsiasi, bensì di uno che sia già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto.
Il reato si considera
consumato nel momento in cui si realizza l'
evento tipico, ossia la
modificazione dello
stato civile del fanciullo, in seguito alla sua deposizione o presentazione al personale di uno degli istituti citati dalla norma, senza rendere noto il suo vero stato. È ammesso il
tentativo, qualora l'agente, seppur impiegando mezzi idonei e non equivoci, non riesca nell'occultamento del reale stato civile del fanciullo, per cause che siano, però, estranee alla sua volontà.
Ai fini della configurazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di deporre o presentare un fanciullo occultandone il reale stato civile, nella consapevolezza che lo stesso sia già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto.
Qualora ad essere condannato sia il genitore, l'art.
569 c.p. prevede l'applicazione della
pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA