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Articolo 566 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Supposizione o soppressione di stato

Dispositivo dell'art. 566 Codice Penale

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569](1).

Note

(1) Si tratta al comma secondo di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti per legge chiamati all'obbligo di iscrivere il neonato, ovvero genitori, ostetriche, medici e altri che abbiano assistito al parto.

Ratio Legis

Il legislatore ha con tutta probabilità voluto tutelare lo stato di filiazione, dal quale derivano diritti e doveri stabiliti dal codice civile.

Spiegazione dell'art. 566 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono destinata a tutelare lo stato di famiglia, ovvero l'interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte atte ad alterarne la soggettività giuridica.

La norma in esame, tuttavia, non tutela un neonato, dato che, per contro, punisce la condotta di chi faccia figurare nei registri dello stato civile una nascita che invece non vi è stata. Tale comma sembra dunque perlopiù predisposto a punire condotte fraudolente contro lo Stato, per ottenere ad esempio sussidi di vario tipo o qualsiasi altra ragione.

Il secondo comma, disciplinando la condotta opposta, tutela invece lo status giuridico del neonato.

In tale ultima fattispecie, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile lasso do tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita, e si protrae fino all'eventuale dichiarazione tardiva. Viene ad ogni modo richiesto il trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da coloro che hanno l'obbligo giuridico di denunciare lo stato del neonato. Il primo comma rappresenta invece un'ipotesi di reato comune.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma punisce, contestualmente, due diverse fattispecie criminose: la supposizione di stato e la soppressione di stato.
La supposizione di stato, prevista dal primo comma, consiste nel far figurare, volontariamente, nei registri di stato civile, una nascita che si sappia essere, in realtà, inesistente. La soppressione di stato, di cui al comma 2, è, invece, rappresentata dalla condotta di chi tolga, volontariamente, ad un neonato il possesso di stato che gli spetti, occultandolo.

Sono, pertanto, due le condotte criminose punite dall'art. 566 c.p. Nell'ipotesi di supposizione di stato, la condotta tipica ha natura commissiva, e consiste negli atti con cui il soggetto agente faccia figurare, nei registri dello stato civile, una nascita inesistente. Si può, dunque, trattare di atti di falsità materiale, con i quali l'agente contraffaccia o alteri il registro di stato civile, oppure di atti di falsa documentazione da parte del pubblico ufficiale, o, ancora, di atti con cui il privato attesti falsamente al pubblico ufficiale una nascita inesistente.
La soppressione di stato si concretizza, invece, negli atti con cui l'agente nasconda all'ufficiale di stato civile la nascita di un neonato, togliendogli, così, il possesso di stato che gli spetti. Si tratta, dunque, di una condotta omissiva, attraverso cui il soggetto agente operi in modo tale da far si che il bambino non appaia nato o, comunque, che non venga presentato all'ufficiale di stato civile.

Anche l'oggetto materiale del reato è diverso in relazione alle due fattispecie. Nell'ipotesi della supposizione di stato esso è individuabile, in via immediata, nel documento su cui si consumi la falsità, iscrivendovi o facendovi iscrivere un neonato inesistente, ed eventualmente, in via mediata, nella persona a danno della quale venga realizzata la condotta. Nel caso in cui, invece, si realizzi una soppressione di stato, l'oggetto del reato è il neonato che sia nato vivo e a cui venga tolto il possesso di stato, occultandolo. Il legislatore prende in considerazione soltanto il bambino nato vivo, in quanto colui che nasca morto non può avere, di per sé, uno stato civile.
Per "neonato" si intende la persona di nuova e recente nascita, la quale debba essere iscritta nei registri dello stato civile secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto riguarda l'evento, nella supposizione di stato esso consiste nella modificazione del documento di stato civile che sia derivata dalla falsità commessa. In tal caso il reato si considera consumato con l'iscrizione di un neonato inesistente nei registri di stato civile.
Nell'ipotesi in cui venga realizzata una soppressione di stato, l'evento è, invece, dato dal mancato acquisto di uno stato civile da parte di un neonato a causa del suo occultamento, il quale segna anche il momento consumativo della fattispecie.
Il tentativo è ammesso e si può avere, ad esempio, qualora, nonostante vengano posti in essere atti idonei e non equivoci, non sia, comunque, avvenuta l'iscrizione nei registri di stato civile o la soppressione di stato, per cause che siano, però, estranee alla volontà dell'agente.

Ai fini della realizzazione delle fattispecie delineate dalla norma in esame, è richiesta la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente, rispettivamente, nella volontà di iscrivere nei registri di stato civile una nascita immaginaria per supporre lo stato civile di un neonato inesistente, o nella volontà di occultare un neonato per sopprimerne lo stato civile.
In ogni caso l'errore in merito all'obbligo di denuncia all'ufficiale di stato civile non scrimina, in quanto incide sull'obbligatorietà di norme giuridiche, la cui ignoranza non scusa.

Qualora ad essere condannato per il delitto in esame sia il genitore, ai sensi dell'art. 569 c.p., si applica la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 566 Codice Penale

Cass. pen. n. 26097/2013

Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all'ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione "tardiva" o alla formazione di ufficio dell'atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto 'clandestini', e dopo l'elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita).

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F. S. chiede
venerdģ 07/07/2023
“Buongiorno

Sono un cittadino italiano FELICEMENTE residente in Cina ormai da anni e sono sposato con una donna cinese.

Abbiamo avuto un figlio (nato in Cina), quindi l'abbiamo registrato presso l'anagrafe cinese e ci teniamo tantissimo a mantenerlo cinese. Addirittura io ho rinunciato a lasciargli il mio cognome italiano (ha preso il cognome cinese dalla madre e ha un nome completamente in cinese). Adesso lui ha la residenza qui in Cina e noi desideriamo che lui possa vivere qui senza i problemi burocratici tipici di un cittadino straniero (es. per lo studio, per la proprietà immobiliare, per il lavoro, ma anche per la semplice permanenza, ecc...). Siamo certi che può ottenere la cittadinanza cinese perchè qui in Cina godrebbe dello ius sanguinis da parte della madre.

Adesso è successo che devo rinnovare il mio passaporto e l'ambasciata italiana ha scoperto che non ho registrato il figlio (e neppure il matrimonio) presso di loro, quindi ci ha chiesto di registrarlo entro i prossimi 6 mesi, ossia prima del rinnovo del passaporto.

Il nostro più grande timore è che registrandolo all'anagrafe italiana lui possa perdere il diritto ad essere cinese a causa di uno ius sanguinis italiano imposto dall'alto che andrebbe in conflitto con la sua cittadinanza cinese (la Cina non riconosce la doppia cittadinanza e in caso di ottenimento di un'altra cittadinanza viene annullata automaticamente quella cinese).

Dunque siamo un po' restii a registrarlo. Anzi, vogliamo evitarlo a tutti i costi.

Capisco che la legge cinese non sia il vostro campo di competenza, quindi mi limito a farvi questa domanda:

Se entrambi i genitori (tra cui la moglie, che è cittadina locale del paese in cui viviamo) decidono fermamente che nostro figlio sarà registrato SOLO presso l'anagrafe cinese (ossia del paese in cui è nato e in cui vive), io in qualità di padre italiano sono punibile per "occultamento di un neonato" per non averlo iscritto all'anagrafe italiana presso l'ambasciata italiana in Cina?

A me sembrerebbe un po' eccessiva come cosa e anche parecchio ingiusta e invasiva, perchè comunque noi adesso viviamo qua (mia moglie è cittadina cinese e questa è casa sua) e se vogliamo registrarlo solo qui è un nostro diritto, anche perchè per lo stato cinese (in cui viviamo) abbiamo fatto tutto quanto correttamente e non vedo perchè dovrei farmi un sacco di sbattimenti (che prevedono anche un costo in denaro) per legalizzare un qualcosa contro la mia volontà (e contro anche quella di mia moglie, cittadina locale) in un paese dove ormai non vivo più e non ho nemmeno più la residenza. Tra l'altro alla luce del fatto che potrebbe compromettere il futuro di nostro figlio in questa terra che noi consideriamo come casa.

Sì, è vero, lo ius sanguinis italiano sarebbe un suo diritto (e non mio), però è giusto lasciar decidere a lui quando sarà maggiorenne, se proprio vogliamo metterla così, e soprattutto senza rovinare in maniera automatica la sua vita sin dai primi anni di vita a sua insaputa imponendo questa cosa dall'alto.

Per farla breve, l'ambasciata italiana avrebbe il diritto di non conferirmi il nuovo passaporto nel caso in cui mi rifiutassi di registrare la nascita di mio figlio presso di loro? Se così fosse sento che verrebbe meno un mio diritto da cittadino registrato presso l'AIRE, in più la vedrei quasi come un ricatto... Datemi voi un parere...”
Consulenza legale i 21/07/2023
Premesso che il caso non è di immediata soluzione, anche per i profili di diritto estero coinvolti, nella fattispecie si possono individuare tre grandi problematiche distinte, che è opportuno affrontare singolarmente al fine di rispondere in modo utile al quesito.
1) Rilascio del passaporto.
La normativa in materia di passaporto stabilisce che questo non possa essere rilasciato a (art. 3 e 3 bis, L. n. 1185/1967):
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria richiesta nei confronti del genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli (N.B. tale disposizione è stata ritenuta contraria alla CEDU, Corte europea diritti dell'uomo sez. II, 02/12/2014, n.43978);
c) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione;
f) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
Si tratta, quindi, di casi specifici, nei quali non può essere fatto rientrare quello di specie e che, visto che la possibilità di avere il passaporto interferisce con il diritto di movimento e circolazione dei cittadini, non sembra possano essere interpretati estensivamente in via analogica (ma sul punto v. oltre).
2) Iscrizione all’AIRE e profili penali della mancata registrazione
Secondo quanto previsto dalla Legge, l’iscrizione all’AIRE viene effettuata, tra l’altro, a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto agli uffici consolari (art. 2, L. n. 470/1988).
Anche le Linee Guida per italiani residenti all’estero pubblicate dal Ministero dell’Interno precisano che i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, pur se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere registrata in Italia.
Ai fini della registrazione in Italia, bisogna far pervenire all’Ufficio consolare competente i seguenti documenti:
• copia dell’atto di nascita redatto dall’Ufficio competente dello Stato estero. Relativamente alle eventuali formalità di traduzione in italiano e legalizzazione di questa (oppure alla possibilità che la copia dell’atto sia sostituita da un certificato redatto in forma semplificata), è sempre opportuno informarsi preventivamente presso l’Ufficio consolare.
È da notare che alla mancata segnalazione all’AIRE dei mutamenti anagrafici non sono legate particolari sanzioni amministrative.
Tuttavia, si sottolinea che è prevista una ipotesi di reato, punita con la reclusione da tre a dieci anni, per che mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile (art. 566 c.p.).
In passato, era prevista anche la pena accessoria della perdita automatica della capacità genitoriale, ma tale norma è stata giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, che ha previsto che il Giudice debba svolgere una valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto (Corte cost. sentenza 23 febbraio 2012, n. 31, sentenza 23 gennaio 2013, n. 7).
Secondo la giurisprudenza, l'integrazione del reato di soppressione dello stato civile, perpetuato mediante occultamento del neonato, non è esclusa in presenza della dichiarazione tardiva dei genitori posto che il riconoscimento tardivo dell'infante non produce alcun effetto esimente in ordine alla consumazione della fattispecie criminosa commessa in precedenza (Cassazione penale sez. VI, 21 maggio 2013, n. 26097).
Pertanto, è fondamentale provvedere alla registrazione, per evitare di incorrere nel rischio, anche se ipotetico, di avere problemi di natura penale, che potrebbero di conseguenza ostacolare anche il rinnovo del passaporto.
3) Cittadinanza
Infine, quanto alla cittadinanza, da quanto è stato possibile accertare, l’acquisto di una doppia cittadinanza sembra determinare la perdita automatica della cittadinanza cinese.
Quanto alla legge italiana in materia, essa prevede che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini e che il riconoscimento (o la dichiarazione giudiziale della filiazione) durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza (art. 1, L. n. 91/1992).
Tuttavia, si segnala che l’art. 11 della legge citata prevede anche la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana per i cittadini che risiedano o stabiliscano la residenza all'estero.
Il successivo art. 13 prevede anche la possibilità di riacquisto, tra l’altro, “se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica”.
Si tratta di un procedimento delicato di cui è necessario verificare la fattibilità con l’ufficio consolare, in quanto si tratta di un minore, ma potrebbe essere in questo caso l’unica “scappatoia” per evitare la perdita della cittadinanza cinese, lasciando aperta la strada per un futuro riacquisto, questa volta volontario, della cittadinanza italiana.
In ogni caso, alcune indicazioni pratiche su tale procedimento si trovano a questo link: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/rinuncia-alla-cittadinanza/
Dato che l’ostacolo maggiore è costituito dalla applicazione della legge cinese, comunque, si consiglia anche di verificare con le autorità locali come vengano gestiti nel concreto questo tipo di casi, che presumibilmente sono ormai abbastanza comuni, in quanto potrebbe esservi una soluzione alternativa più semplice che chi pratica il diritto cinese potrebbe individuare in modo più agevole.