Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate(1), da lui ricevute in buona fede(2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Note
(1)
Vengono qui perseguite le stesse condotte previste all'art. 453, n. 3, dal quale la disposizione in esame si differenzia in quanto viene qui richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia successivamente fatte circolare più che per vantaggio personale, per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate.
(2)
La dottrina considera il caso di dubbio in merito all'autenticità della moneta come ipotesi di buona fede. Ovviamente affinché possa dirsi integrato il reato in esame è comunque necessario che l'agente al momento della spendita o della messa in circolazione fosse consapevole della falsità.