(massima n. 1)
Il rinvenimento accidentale di banconote la cui falsitą sia stata immediatamente recepita dall'inventore, che poi le spenda, non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p., sia perché il rinvenimento e la contestuale constatazione della falsitą esclude in radice la buona fede nella ricezione voluta dalla norma citata, sia perché la sostanziale ratio dalla minore entitą di tale figura criminosa risiede nella considerazione che il soggetto agisce de damno vitando, sia pure illecitamente e deprecabilmente riversando su altri il danno.