(massima n. 1)
La norma dell'art. 540 c.p. non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell'accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti. La norma suddetta non consente pertanto l'accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.