Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [214(1), 215], ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Se l'evasione avviene per colpa [43] di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a milletrentadue euro. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387(2).
Note
(1)
Il presupposto del reato è la sottoposizione del soggetto ad una misura di sicurezza detentiva. Secondo alcuni autori non è rilevante che questa sia iniziata, aspetto invece che altri ritengono indispensabile.
(2)
Secondo la giurisprudenza, è possibile il concorso formale tra il reato in esame e quello di favoreggiamento ex art. 378.