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Articolo 391 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Dispositivo dell'art. 391 Codice Penale

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [214(1), 215], ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa [43] di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a milletrentadue euro. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387(2).

Note

(1) Il presupposto del reato è la sottoposizione del soggetto ad una misura di sicurezza detentiva. Secondo alcuni autori non è rilevante che questa sia iniziata, aspetto invece che altri ritengono indispensabile.
(2) Secondo la giurisprudenza, è possibile il concorso formale tra il reato in esame e quello di favoreggiamento ex art. 378.

Ratio Legis

Vien qui tutelata l'effettività delle misure di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 391 Codice Penale

La norma punisce le condotte di procurata o agevolata evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse al rispetto delle restrizioni della libertà personale legittimamente disposte (art. 215), nonché la sicurezza e l'ordine pubblico, dato che le persone sottoposte a tali misure devono necessariamente essere state dichiarate socialmente pericolose.

La pena è diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto oppure se, nel termine di tre mesi, il colpevole procuri la cattura dell'evaso, o almeno la presentazione di quest'ultimo alle autorità e, nel caso di procurata evasione colposa da parte della persona che ne aveva la custodia, la pena è altresì diminuita se, nel termine di tre mesi, il colpevole procuri la cattura dell'evaso, o almeno la presentazione di quest'ultimo alle autorità.

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