Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato(1), ne cagiona, per colpa [43](2), l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391](3).
Note
(1)
Secondo la dottrina maggioritaria rientrano tra i soggetti attivi coloro che rivestono funzioni di direzione degli istituti di custodia e coloro che svolgono funzioni esecutive di controllo all'interno delle stesse strutture, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia che hanno in custodia il soggetto dopo l'arresto o il fermo.
(2)
L'evasione deve quindi essere la conseguenza della violazione colpevole di doveri di custodia, eccetto i casi di errore scusabile del soggetto attivo.
(3)
L'aver procurato la cattura dell'evaso assume il valore di causa speciale di non punibilità e non di circostanza attenuante, come nel caso di procurata evasione ex art. 386.