(massima n. 1)
Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitā, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non č tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.