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Articolo 323 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Causa di non punibilitą

Dispositivo dell'art. 323 ter Codice Penale

(1)Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili(2).

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 1 lett. r) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Ratio Legis

La norma in commento prevede una speciale causa di non punibilità in relazione a determinati delitti commessi dai pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma a condizioni che assicurano una tempestiva ed utile reintegrazione del bene giuridico offeso.

Spiegazione dell'art. 323 ter Codice Penale

L’art. 323-ter c.p. (introdotto dalla L. n. 3 del 2019 e modificato dalla L. n. 114 del 2024) prevede una speciale causa di non punibilità che si applica a colui che ha commesso uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione espressamente indicati.

Per l’applicabilità della causa di non punibilità, la norma prevede una serie di requisiti.

Ai sensi del comma 1, devono sussistere – tutte insieme – le seguenti condizioni:

Il comma 2 stabilisce un ulteriore requisito: il denunciante deve – alternativamente – mettere a disposizione l’utilità percepita o, in mancanza, una somma di denaro di valore equivalente oppure deve indicare gli elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo.

Questa causa di non punibilità si aggiunge all’attenuante ex comma 2 dell’art. 323 bis del c.p. a favore del soggetto che si sia efficacemente adoperato con condotte di collaborazione processuale. Tra i due istituti ci sono differenze: da un lato, ai fini dell'art. 323-ter c.p., non serve l’essersi “efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l’individuazione degli altri responsabili del reato”, ma basta l’aver fornito “indicazioni utili per assicurare le prove del reato e per individuare gli altri responsabili”; dall’altro lato, per l'applicabilità della norma in commento, l’autore del reato ha un limite temporale e deve mettere a disposizione l’utilità percepita (o somma di valore equivalente) o deve indicare gli elementi per individuarne il beneficiario effettivo.

Infine, come precisato dal comma 3, questa causa di non punibilità non opera quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. Ancora, tale causa di non punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che abbia agito in violazione dell’art. 9 della L. n. 146 del 2006.

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