Cass. pen. n. 19908/2004
Integra il delitto tentato di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 c.p. l'invio, a fini di pubblicazione, a un quotidiano di larga diffusione nazionale di un volantino contenente la rivendicazione dell'omicidio di una personalità di primo piano nella vita istituzionale della Repubblica, presentato come attacco militare all'organizzazione dello Stato e preso a pretesto di incitamento alla lotta armata.
Cass. pen. n. 3486/2000
Il reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all'art. 272 c.p. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un'idea bensì ad un programma violento di eversione.
Cass. pen. n. 3639/1982
Il dolo necessario ad integrare il delitto di apologia e propaganda sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.) è solo quello generico, costitutivo dalla consapevolezza e volontà di diffondere presso terzi, con l'intento di influenzare l'altrui volontà orientandola verso fini precisi, idee propugnanti il sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato. Il reato di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, previsto dall'art. 272 c.p., è un reato di mero pericolo contro la personalità dello Stato, derivante non dalla manifestazione di un pensiero, bensì dalla propugnazione della violenza quale mezzo per la sua affermazione. Per la consumazione di tale reato non occorre né la sussistenza della prova in ordine alla concretezza del suddetto pericolo, né che esso sia prossimo o remoto, essendo l'evento estraneo alla configurazione della fattispecie.