(massima n. 1)
Il dolo necessario ad integrare il delitto di apologia e propaganda sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.) è solo quello generico, costitutivo dalla consapevolezza e volontà di diffondere presso terzi, con l'intento di influenzare l'altrui volontà orientandola verso fini precisi, idee propugnanti il sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato. Il reato di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, previsto dall'art. 272 c.p., è un reato di mero pericolo contro la personalità dello Stato, derivante non dalla manifestazione di un pensiero, bensì dalla propugnazione della violenza quale mezzo per la sua affermazione. Per la consumazione di tale reato non occorre né la sussistenza della prova in ordine alla concretezza del suddetto pericolo, né che esso sia prossimo o remoto, essendo l'evento estraneo alla configurazione della fattispecie.