(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalitā di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), č un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilitā occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all'art. 272 c.p. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale č necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un'idea bensė ad un programma violento di eversione.